L’associazione porta il nome HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL in breve “HRI” ed ha la propria sede a Bolzano, Italia.
HRI qui di seguito anche „associazione“ è autonoma, aconfessionale, apolitica, di scopo sociale e a carattere volontario.
L’associazione ha lo scopo di difendere, promuovere, documentare, e sostenere i Diritti Umani in Italia e nel mondo, contribuendo, fra l’altro, alla diffusione e realizzazione delle seguenti dichiarazioni internazionali:
A tal fine HRI potrà ad esempio promuovere la conoscenza dei diritti e l’applicazione di leggi, convenzioni, trattati ed altre misure per garantire il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, effettuare attività di ricerca, mediazione, assistenza anche legale e consulenza, sostenere le attività di altre organizzazioni nazionali e internazionali ed enti con scopi comuni, collaborare e aderire a federazioni, svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in Italia e all’ estero, sostenere, anche economicamente, promotori e difensori dei diritti umani che si sono particolarmente contraddistinti nella loro missione.
HRI non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate in statuto, salvo che ad esse non siano connesse.
L’associazione è aperta a tutte le persone fisiche, giuridiche, enti, ed associazioni che concordano con lo scopo associativo. L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta diretta al Consiglio Direttivo, che può accettarle o rigettarle a suo insindacabile giudizio.
La qualifica di socio viene meno per morte, dimissioni o delibera di esclusione. Le dimissioni sono rassegnabili in ogni momento per iscritto nei confronti del Consiglio Direttivo. Lo stesso Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione di un socio per violazione dello statuto, di eventuali disposizioni attuative, di delibere dell’associazione o dei suoi organi o per grave violazione dei doveri associativi. Il mancato pagamento del contributo associativo per due anni consecutivi comporta l’esclusione automatica del socio moroso.
I soci hanno diritto di partecipare attivamente a tutte le manifestazioni dell’associazione, di fruire di tutte le facilitazioni dell’associazione in modo conforme alle direttive ed agli scopi nonché, se maggiorenni, di partecipare alle determinazioni dell’associazione sfruttando il loro diritto al voto attivo e passivo.
I soci si obbligano alla collaborazione diretta al raggiungimento degli scopi associativi. In particolare si atterranno allo statuto, ad eventuali disposizioni attuative nonché a delibere dell’associazione e degli organi.
Tutti i soci formano nel loro insieme l’assemblea. Questa viene convocata almeno una volta all’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario mediante pubblicazione di data, ora ed ordine del giorno presso la sede dell’associazione, e ciò almeno le due settimane immediatamente antecedenti la data dell’assemblea stessa.
L’assemblea assume le decisioni fondamentali relative ai compiti ed agli scopi dell’associazione, ed in particolare in relazione a:
Il Consiglio Direttivo è composto di tre (tre) soci dell’associazione, di cui la/il Presidente nonché la/il sostituto ed è convocato dal/la Presidente almeno due volte all’anno comunicando ( anche via e-mail) mediante invito scritto con indicazione di giorno ed ora della riunione nonché dell’ordine del giorno almeno 3 giorni prima della data di riunione.
Al Consiglio Direttivo incombono tutte le spettanze che non competono ad altri organi, così ad esempio:
La/Il Presidente è socio dell’associazione ed al contempo suo legale rappresentante rappresentando l’associazione verso l’esterno. Presiede sia il Consiglio Direttivo che l’assemblea. In sua assenza o impedimento i compiti del/la Presidente sono assunti dal/la sostituta/o.
Può essere nominato un revisore dei conti che non faccia parte né del Consiglio Direttivo né sia il Presidente o la sostituta/o.
Spetta ad esso il controllo del bilancio consuntivo nonché il controllo dell’attività del Consiglio Direttivo e del/la Presidente in materia finanziaria. Rende la relazione all’assemblea relativamente alla sua attività.
I soci sono obbligati a portare ogni controversia derivante dal rapporto associativo e/o dall’interpretazione dello statuto, di eventuali disposizioni attrattive nonché di delibere dell’associazione e degli organi all’esclusiva e definitiva decisione del Collegio Arbitrale stesso.
Il Collegio Arbitrale è composto di tre arbitri nominati come segue:
Il procedimento arbitrale è sottoposto alle leggi italiane.
Salve diverse disposizioni in merito all’assemblea ed al Consiglio Direttivo si applicano le seguenti disposizioni.
La/il Presidente convoca gli organi in via straordinaria entro 30 giorni se ciò è richiesto da almeno la maggioranza dei membri di ciascun organo per iscritto e con indicazione delle motivazioni.
Le delibere degli organi sono adottate con maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del/la Presidente.
In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci rispettivamente funzionari con diritto di voto, in seconda convocazione le delibere possono essere votate indipendentemente dal numero dei presenti.
Ai membri del Consiglio Direttivo al/la Presidente ed al/la sostituta non spetta il diritto di voto nelle delibere inerenti il bilancio consuntivo nonché la loro eventuale responsabilità.
Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto necessitano di una maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti, lo scioglimento dell’associazione, anche in seconda convocazione, di tre quarti di tutti i soci.
L’elezione dei membri degli organi avviene per iscritto e a voto segreto. In caso di parità di voti si effettua un ballottaggio tra le persone che hanno riunito più voti. Ogni avente diritto dispone di un solo diritto di voto, non sono ammesse le deleghe. Tutti i membri dei diversi organi sono immediatamente rieleggibili.
Tutti i membri degli organi restano in carica per 4 (quattro) anni ed in ogni caso fino alla loro sostituzione. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento i membri degli organi vengono sostituiti mediante elezione da chi di dovere; i neoeletti restano in carica per il residuo lasso di tempo previsto a favore dei lori predecessori.
Il patrimonio dell’associazione si compone di contributi pubblici, donazioni, quote sociali nonché ricavi dall’attività dell’associazione. Tutti i mezzi sono destinati esclusivamente al raggiungimento dei fini associativi.Le riserve finanziarie possono essere investite in obbligazioni o altri titoli a reddito fisso, purché garantiti da un ente pubblico o da un istituto di credito.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
L’associazione opera senza fini di lucro e serve esclusivamente ed immediatamente a fini di volontariato. Tutti i soci ed i membri degli organi svolgono le loro prestazioni gratuitamente. E’ ammesso il rimborso di spese vive entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio.
L’attività commerciale eventualmente svolta dall’associazione è di carattere marginale ed occasionale. E’ fatto divieto di distribuire eventuali eccedenze di bilancio anche indirettamente tra i soci ed è pure vietato distribuire il patrimonio dell’associazione o parte dello stesso in caso di dimissioni, scioglimento dell’associazione o per qualsiasi altra causa.
In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio della stessa deve essere devoluto ad altre organizzazioni che svolgono la loro attività di carattere volontario e senza scopi di lucro nello stesso settore dell’associazione. La destinazione concreta dei mezzi è decisa dall’assemblea.
A tutti i casi non completamente regolati dal presente statuto si applica la legge italiana.